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IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
L’IRPEF dovuta sul reddito da immobili è calcolata nella Dichiarazione dei Redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO) da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione ai giorni di possesso dell’immobile acquistato. Il reddito immobiliare va sommato agli altri redditi posseduti (lavoro dipendente o pensione, lavoro autonomo, reddito d’impresa, etc.), quindi ciascun ciascun cittadino pagherà in funzione del totale dei propri redditi. L’abitazione principale, o quella utilizzata come abitazione principale da familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) è completamente esente dall’IRPEF. L’esenzione spetta soltanto per un fabbricato. Nell’esenzione sono comprese anche le pertinenze, come ad esempio il garage, la cantina o il posto auto. L’immobile concesso in locazione è tassato in base al canone d’affitto percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, con detrazioni forfetarie che dipendono dal tipo di contratto di locazione in corso. Normalmente la detrazione concessa è pari al 15% del canone (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna). Se ad esempio l’affitto annuo è di € 6.000,00, l’imponibile IRPEF ammonta ad € 5.100,00. In presenza di contratti a “canone concertato” la detrazione è invece più consistente, e dipende dalle circostanze, come ad esempio, disagio abitativo del conduttore, credito d’imposta, canoni non percepiti, etc. L’abitazione tenuta a disposizione (non utilizzata, o solo saltuariamente) è tassata in base alla rendita catastale aggiornata, maggiorata di un terzo. L’aumento non si applica agli usi diversi dall’abitazione, anche se tenuti a disposizione (ad esempio magazzini, uffici, negozi). |
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